L'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223, e' sostituito dal seguente: "Sono elettori tutti i cittadini italiani che abbiano compiuto il diciottesimo anno di eta' e non si trovino in alcuna delle condizioni previste dagli articoli 2 e 3".
Testo vigente dal 10 marzo 1975
