L'articolo 165 del codice civile e' sostituito dal seguente: "Il minore capace di contrarre matrimonio e' pure capace di prestare il consenso per tutte le stipulazioni e le donazioni che possono farsi nel relativo contratto, le quali sono valide se egli e' stato assistito dal genitore esercente la patria potesta', dal tutore o dal curatore speciale nominato a norma dell'ultimo comma dell'articolo 90".

Testo vigente dal 10 marzo 1975

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urn:nir:stato:legge:1975-03-08;39~art4 · fonte su Normattiva