L'articolo 165 del codice civile e' sostituito dal seguente: "Art. 165 - Capacita' del minore. - Il minore ammesso a contrarre matrimonio e' pure capace di prestare il consenso per tutte le relative convenzioni matrimoniali, le quali sono valide se egli e' assistito dai genitori esercenti la potesta' su di lui o dal tutore o dal curatore speciale nominato a norma dell'articolo 90".

Testo vigente dal 23 maggio 1975

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urn:nir:stato:legge:1975-05-19;151~art46 · fonte su Normattiva