Art. 116
L'articolo 273 del codice civile e' sostituito dal seguente: "Art. 273 - Azione nell'interesse del minore o dell'interdetto. - L'azione per ottenere che sia giudizialmente dichiarata la paternita' o la maternita' naturale puo' essere promossa, nell'interesse del minore, dal genitore che esercita la potesta' prevista dall'articolo 316 o dal tutore. Il tutore pero' deve chiedere l'autorizzazione del giudice, il quale puo' anche nominare un curatore speciale. Occorre il consenso del figlio per promuovere o per proseguire l'azione se egli ha compiuto l'eta' di sedici anni. Per l'interdetto l'azione puo' essere promossa dal tutore previa autorizzazione del giudice".
Testo vigente dal 23 maggio 1975
