Le giornate di cui al punto b) dell'articolo 1 sono attribuite dal funzionario che, secondo i vigenti ordinamenti, e' responsabile dell'ufficio, reparto, servizio o istituto da cui il personale direttamente dipende. Il funzionario responsabile di cui al precedente comma che per esigenze strettamente connesse alla funzionalita' dei servizi (lavorazioni a turno, a ciclo continuo o altre necessita' dipendenti dalla organizzazione del lavoro) non abbia potuto attribuire nel corso dell'anno solare le giornate di cui al punto b) del primo comma dell'articolo 1, dovra' darne motivata comunicazione al competente ufficio per la liquidazione del relativo compenso forfettario che dovra' essere effettuata entro il 31 gennaio. L'indebita attribuzione e liquidazione del compenso forfettario comporta diretta responsabilita' personale dei funzionari che l'hanno disposta.

Testo vigente dal 30 dicembre 1977

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urn:nir:stato:legge:1977-12-23;937~art2 · fonte su Normattiva