Al personale impiegatizio ed operaio dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, che sia destinato a prestare servizio presso opifici, stabilimenti od uffici nei quali si effettuano lavori a ciclo continuo ripartito in tre turni giornalieri, e' corrisposta, per ogni giornata di effettiva partecipazione ai turni stessi, una indennita' da stabilirsi con decreto del Ministro per le finanze di concerto con il Ministro per il tesoro, sentite le organizzazioni sindacali, fermo restando il trattamento previsto dalle vigenti disposizioni per il lavoro straordinario e per quello notturno.

Testo vigente dal 30 novembre 1970

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urn:nir:stato:legge:1970-11-10;869~art2 · fonte su Normattiva