Con decreto del Ministro per l'interno, di concerto con quello per la sanita', in caso di impossibilita' di costituzione o di funzionamento del Comitato centrale per mancata o irregolare elezione dei componenti o per gravi irregolarita', puo' essere nominato un commissario straordinario. Analoghi poteri sono attribuiti al prefetto nei confronti dei Consigli provinciali. La durata delle gestioni commissariali non puo' superare i sei mesi.

Testo vigente dal 22 maggio 1965

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urn:nir:stato:legge:1965-04-23;458~art15 · fonte del testo