Il Comitato centrale e' nominato con decreto del Ministro per l'interno, di concerto con il Ministro per la sanita', ed e' composto: di dieci membri designati tra i soci della assemblea generale; di un rappresentante per ciascuno dei Ministeri dell'interno, del tesoro, della sanita', del lavoro e della previdenza sociale e della pubblica istruzione. Il Comitato centrale e' presieduto dal presidente dell'Associazione, dura in carica tre anni e si riunisce almeno ogni tre mesi. I componenti del Comitato centrale non possono essere confermati piu' di due volte.

Testo vigente dal 22 maggio 1965

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urn:nir:stato:legge:1965-04-23;458~art7 · fonte del testo