Enti ospedalieri e assistenza ospedaliera

Art. 28 — Comitato nazionale per la programmazione ospedaliera

E' istituito il comitato nazionale per la programmazione ospedaliera, nominato dal Ministro per la sanita', che lo presiede, e composto:

  • a)dagli assessori regionali della sanita';
  • b)da tre esperti nominati dal Ministro per la sanita';
  • c)da tre rappresentanti designati dalle confederazioni generali dei lavoratori piu' rappresentative;
  • d)da cinque rappresentanti delle amministrazioni ospedaliere designati dalle rispettive federazioni nazionali delle associazioni;
  • e)da sei rappresentanti dei medici ospedalieri, di cui quattro designati dalle organizzazioni sindacali piu' rappresentative e due designati dalla federazione degli ordini dei medici ed inoltre da un clinico universitario e da un assistente di ruolo universitario, designati dalle rispettive associazioni;
  • f)da quattro rappresentanti dell'unione delle province d'Italia e da otto rappresentanti dell'associazione nazionale dei comuni d'Italia;
  • g)da 14 rappresentanti delle amministrazioni statali interessate, di cui tre in rappresentanza rispettivamente dei Ministeri della sanita' e del lavoro e della previdenza sociale, due rispettivamente dei Ministeri dei lavori pubblici e della pubblica istruzione e uno rispettivamente dei Ministeri dell'interno, del bilancio e della programmazione economica, del tesoro e del Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno. Disimpegna le funzioni di segretario un funzionario della carriera direttiva amministrativa del Ministero della sanita' con qualifica non inferiore a ispettore generale. Il comitato dura in carica cinque anni.

Testo vigente dal 12 marzo 1968

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urn:nir:stato:legge:1968-02-12;132~art28 · fonte su Normattiva