Il Collegio dei sindaci e' nominato con decreto del Ministro per l'interno, di concerto con il Ministro per la sanita', ed e' composto di: un rappresentante del Ministero del tesoro, che lo presiede; un rappresentante del Ministero dell'interno; un rappresentante del Ministero della sanita'; tre soci designati dall'assemblea generale. A parita' di voti e' determinante il voto del presidente. Il Collegio dei sindaci dura in carica tre anni ed ha il compito di verificare la gestione economica e finanziaria. I sindaci non possono essere confermati piu' di due volte e partecipano, con voto consultivo, alle sedute del Comitato centrale.
Testo vigente dal 22 maggio 1965
