Il Collegio dei sindaci e' nominato con decreto del Ministro per l'interno, di concerto con il Ministro per la sanita', ed e' composto di: un rappresentante del Ministero del tesoro, che lo presiede; un rappresentante del Ministero dell'interno; un rappresentante del Ministero della sanita'; tre soci designati dall'assemblea generale. A parita' di voti e' determinante il voto del presidente. Il Collegio dei sindaci dura in carica tre anni ed ha il compito di verificare la gestione economica e finanziaria. I sindaci non possono essere confermati piu' di due volte e partecipano, con voto consultivo, alle sedute del Comitato centrale.

Testo vigente dal 22 maggio 1965

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1965-04-23;458~art9 · fonte del testo