Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 9 novembre 1960 al 22 dicembre 2008. Leggi il testo vigente →

I posti d'insegnante elementare del ruolo previsto dal decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 2 maggio 1947, n. 499, vacanti alla data del 1 ottobre 1959 nei Comuni capoluoghi di provincia, compresi i posti istituiti entro la stessa data, saranno attribuiti, nella misura fissata dalla legge 29 giugno 1951, n. 550, ai vincitori del concorso magistrale bandito dai provveditori agli studi il 10 novembre 1958, in attuazione dell'ordinanza del Ministro per la pubblica istruzione del 27 settembre 1958, n. 2580/69. I posti di cui al precedente comma saranno assegnati, seguendo l'ordine di graduatoria, con precedenza su quelli del ruolo in soprannumero eventualmente messi a concorso con il medesimo bando, giusta il disposto dell'articolo 2 della legge 27 novembre 1954, n. 1170. All'attribuzione dei posti di cui al presente articolo potranno concorrere anche gli insegnanti di ruolo dichiarati vincitori del concorso bandito il 10 novembre 1958, i quali avessero rinunciato alla nomina per non aver potuto ottenere l'assegnazione a posti del Comune capoluogo della provincia.

Testo in vigore dal 9 novembre 1960 al 22 dicembre 2008

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Sullo stesso tema

Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.

urn:nir:stato:legge:1960-10-20;1264~art1 · fonte del testo