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Qualora i posti di tipo maschile attribuiti al concorso di cui all'articolo 1 della presente legge in attuazione dell'ordinanza ministeriale n. 2580/69 del 27 settembre 1958 non potessero essere conferiti per mancanza di vincitori di sesso maschile, essi saranno considerati di tipo misto ed assegnati, in deroga alle norme in materia, alle insegnanti comprese nelle graduatorie femminile e mista. Ai fini dell'attribuzione di tali posti, le concorrenti comprese nelle graduatorie femminile e mista verranno riunite in una graduatoria unica secondo l'ordine di merito determinato dal punteggio complessivo conseguito per le prove d'esame e per i titoli, salva l'applicazione delle riserve di legge.

Testo in vigore dal 9 novembre 1960 al 22 dicembre 2008

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urn:nir:stato:legge:1960-10-20;1264~art3 · fonte del testo