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Il Ministro per la pubblica istruzione e' autorizzato a conferire a concorso i posti del ruolo normale previsto con decreto legislativo 2 maggio 1947, n. 499, e quelli del ruolo in soprannumero istituito con la legge 27 novembre 1954, n. 1170, disponibili alla data del bando nonche' quelli che risulteranno disponibili all'inizio dell'anno scolastico 1961-62. Il contingente dei posti di cui al precedente comma sara' messo a concorso per ogni Provincia:
- 1)per il 20 per cento mediante concorso speciale per titoli, riservato agli insegnanti che in un concorso magistrale per titoli ed esami indetto dai Provveditorati agli studi o dall'Assessorato alla pubblica istruzione della Regione siciliana, abbiano conseguito l'idoneita' riportando una votazione complessiva non inferiore a 105 su 175;
- 2)per l'80 per cento mediante concorso per titoli ed esami. Non e' possibile concorrere a tali aliquote in piu' di una Provincia. Qualora i candidati idonei ammessi al concorso speciale per titoli di cui al n. 1) non raggiungano il predetto 20 per cento, i posti disponibili verranno conferiti al concorso per titoli ed esami di cui al n. 2).
Testo in vigore dal 9 novembre 1960 al 22 dicembre 2008
