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Agli operai dello Stato in servizio presso le Amministrazioni indicate al successivo articolo della presente legge, appartenenti ai gruppi e categorie salariali previsti dall'articolo 2 della legge 5 marzo 1061, n. 90, e' attribuito, a decorrere dal 1 gennaio 1962, un assegno giornaliero, non pensionabile, nella seguente misura lorda: Gruppo: capi operai...................... (coeff. 193) L. 520 1ª categ.: specializzati.................... ( " 167) " 450 2ª ": qualificati...................... ( " 157) " 425 3ª ": comuni........................... ( " 151) " 410 4ª ": manovali......................... ( " 148) " 400 5ª/B ": operaie addette a lavori generici ( " 139) " 385 6ª ": apprendisti...................... ( " 125) " 385
Testo in vigore dal 3 maggio 1962 al 16 dicembre 2010
