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Al maggior onere derivante dall'attuazione della presente legge di lire 5.250.000.000 per l'esercizio finanziario 1961-62 e di lire 10.500.000.000 per l'esercizio 1962-63, viene fatto fronte con un'aliquota, delle maggiori entrate recate dal provvedimento riguardante variazioni alle aliquote della ricchezza mobile categorie A e B. Al maggior onere occorrente per gli operai della A.N.A.S. si fara' fronte con variazioni agli appositi capitoli dello stato di previsione della spesa della Azienda medesima. All'erogazione dell'assegno previsto dalla presente legge a favore del personale della Amministrazione per le attivita' assistenziali italiane e internazionali provvede direttamente l'Amministrazione stessa con imputazione sui propri fondi, fino a quando le retribuzioni di detto personale non saranno iscritte in bilancio.

Testo in vigore dal 3 maggio 1962 al 16 dicembre 2010

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1962-04-19;180~art6 · fonte del testo