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Con effetto dalla data di cui all'articolo 1, ai magistrati del Consiglio di Stato, della Corte dei conti, della Giustizia militare e agli avvocati e procuratori dello Stato e' attribuito un assegno integrativo mensile, non pensionabile, nelle seguenti misure:

  • a)presidente del Consiglio di Stato, presidente della Corte dei conti, avvocato generale dello Stato, lire 90.000;
  • b)presidente di sezione del Consiglio di Stato e della Corte dei conti, procuratore generale della Corte dei conti, procuratore generale militare, vice avvocati generali dello Stato, lire 80.000;
  • c)consiglieri di Stato e della Corte dei conti, vice procuratori generali della Corte dei conti, sostituti procuratori generali militari, consigliere relatore del Tribunale Supremo Militare, sostituti avvocati generali dello Stato, lire 70.000;
  • d)primi referendari del Consiglio di Stato, primi referendari della Corte dei conti, anche con funzioni di sostituti procuratori generali, procuratori militari, vice avvocati dello Stato e procuratori capo dello Stato dopo 4 anni dalla nomina, lire 55.000;
  • e)referendari del Consiglio di Stato, referendari della Corte dei conti, anche con funzioni di sostituti procuratori generali, vice procuratori militari, giudici relatori dei Tribunali militari, sostituti avvocati dello Stato e procuratori capo dello Stato, lire 40.000;
  • f)sostituti procuratori e giudici militari di prima classe, procuratori dello Stato dopo 4 anni dalla nomina, lire 36.000;
  • g)sostituti procuratori e giudici istruttori militari di seconda classe, procuratori dello Stato, lire 33 mila;
  • h)sostituti procuratori e giudici istruttori militari di terza, classe, sostituti procuratori dello Stato, lire 30.000;
  • i)uditori giudiziari militari, procuratori aggiunti dello Stato, lire 24.000.

Testo in vigore dal 14 agosto 1964 al 16 dicembre 2010

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1964-08-10;662~art2 · fonte su Normattiva