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L'assegno integrativo previsto dalla presente legge e' ridotto nella stessa proporzione della riduzione dello stipendio nei casi di aspettativa, di congedo straordinario e di altra posizione di stato che importi riduzione di stipendio, ed e' sospeso in tutti i casi di sospensione di questo.

Testo in vigore dal 14 agosto 1964 al 16 dicembre 2010

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1964-08-10;662~art3 · fonte su Normattiva