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Con effetto dal 1 luglio 1962, ai segretari comunali e provinciali e' attribuito un assegno mensile, non pensionabile, pari a lire settanta per ogni punto di coefficiente di stipendio. L'assegno e' a carico rispettivamente dei Comuni e delle Province.

Testo in vigore dal 2 aprile 1963 al 16 dicembre 2010

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1963-02-28;361~art1 · fonte del testo