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La corresponsione dell'assegno mensile di cui alla presente legge cessa col passaggio in altre carriere, salvo che non debba essere ripristinato nella stessa o in altra misura in relazione alla nuova posizione di stato. Per il personale fruente dell'assegno di cui alla presente legge che venga a trovarsi in una delle posizioni di stato previste dal terzo comma dell'articolo 1 della legge 8 novembre 1961, n. 1162, l'assegno medesimo e' mantenuto per intero, mentre l'analogo assegno eventualmente dovuto in dipendenza di tali posizioni di stato e' corrisposto per la sola eccedenza.
Testo in vigore dal 2 aprile 1963 al 16 dicembre 2010
