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L'assegno di cui al precedente articolo e' ridotto nella stessa proporzione della riduzione dello stipendio nei casi di aspettativa, di disponibilita', di punizione disciplinare o altra posizione di stato che importi riduzione dello stipendio ed e' sospeso in fatti i casi di sospensione di questo.
Testo in vigore dal 2 aprile 1963 al 16 dicembre 2010
