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Al personale dell'Amministrazione autonoma delle ferrovie dello Stato e' attribuito, a decorrere dal 1 gennaio 1963, un assegno temporaneo, nelle misure mensili lorde indicate nella unita tabella. Per i coefficienti di stipendio non contemplati nella tabella vale la misura indicata nella tabella stessa per il coefficiente immediatamente inferiore.

Testo in vigore dal 13 febbraio 1963 al 16 dicembre 2010

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1963-02-06;45~art1 · fonte del testo