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Al personale dell'Amministrazione autonoma delle ferrovie dello Stato e' attribuito, a decorrere dal 1 gennaio 1963, un assegno temporaneo, nelle misure mensili lorde indicate nella unita tabella. Per i coefficienti di stipendio non contemplati nella tabella vale la misura indicata nella tabella stessa per il coefficiente immediatamente inferiore.
Testo in vigore dal 13 febbraio 1963 al 16 dicembre 2010
