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All'onere di lire 20.500.000.000 recato dalla presente legge per l'esercizio finanziario 1962-1963, si provvede per lire 10.000.000.000 mediante sovvenzione straordinaria del Tesoro a carico del capitolo 562 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio stesso e per la differenza con il maggior gettito derivante dall'aumento delle tariffe ferroviarie. Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni allo stato di previsione del Ministero del tesoro e al bilancio dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato.
Testo in vigore dal 13 febbraio 1963 al 16 dicembre 2010
