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All'onere di lire 13.300.000.000 derivante all'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni dalla attuazione della, presente legge nell'esercizio finanziario 1962-63, si provvede con una sovvenzione straordinaria del Tesoro a carico dello stanziamento del capitolo 562 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio stesso. Per l'Azienda di Stato per i servizi telefonici, si provvede con variazioni da apportarsi al proprio bilancio su proposta della Azienda medesima. Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni allo stato di previsione del Ministero del tesoro ed ai bilanci delle Amministrazioni autonome interessate.
Testo in vigore dal 6 febbraio 1963 al 16 dicembre 2010
