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Ai presidenti dei Tribunali per i minorenni e ai procuratori della Repubblica presso i medesimi e' attribuita una indennita' annua per l'esercizio di funzioni speciali, nella misura indicata nell'annessa tabella B.

Testo in vigore dal 27 marzo 1958 al 16 dicembre 2010

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1958-03-07;200~art1 · fonte del testo