[1]La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
[2]TABELLA A Assegno integrativo mensile netto spettante al personale della Magistratura dal 1 gennaio 1954
[3]C A T E G O R I A
[4]Importo mensile netto dell'assegno integrativo
[5]TABELLA B Assegno integrativo mensile netto spettante ai magistrati del Consiglio di Stato, della Corte dei conti e della Giustizia militare e agli avvocati e procuratori dello Stato, dal 1 gennaio 1954.
[6]C A T E G O R I A
[7]Importo mensile netto dell'assegno integrativo
Testo vigente dal 5 maggio 1955
