[1]La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

[2]TABELLA A Assegno integrativo mensile netto spettante al personale della Magistratura dal 1 gennaio 1954

[3]C A T E G O R I A

[4]Importo mensile netto dell'assegno integrativo

[5]TABELLA B Assegno integrativo mensile netto spettante ai magistrati del Consiglio di Stato, della Corte dei conti e della Giustizia militare e agli avvocati e procuratori dello Stato, dal 1 gennaio 1954.

[6]C A T E G O R I A

[7]Importo mensile netto dell'assegno integrativo

Testo vigente dal 5 maggio 1955

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urn:nir:stato:legge:1955-05-01;318~art6 · fonte del testo