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I Capi di stato maggiore di Forza armata:

  • a)propongono al Capo di stato maggiore della difesa il programma relativo alle rispettive Forze armate ai fini della predisposizione della pianificazione generale interforze, ai sensi dell'articolo 3, comma 3;
  • b)sono responsabili dell'organizzazione e dell'approntamento delle rispettive Forze armate, avvalendosi anche delle competenti direzioni generali;
  • c)esercitano la funzione di comando delle rispettive Forze armate.

Testo in vigore dal 24 febbraio 1997 al 5 aprile 2000

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1997-02-18;25~art4 · fonte su Normattiva