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I Capi di stato maggiore di Forza armata:
- a)propongono al Capo di stato maggiore della difesa il programma relativo alle rispettive Forze armate ai fini della predisposizione della pianificazione generale interforze, ai sensi dell'articolo 3, comma 3;
- b)sono responsabili dell'organizzazione e dell'approntamento delle rispettive Forze armate, avvalendosi anche delle competenti direzioni generali;
- c)esercitano la funzione di comando delle rispettive Forze armate.
Testo in vigore dal 24 febbraio 1997 al 5 aprile 2000
