Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 5 aprile 2000 al 9 ottobre 2010. Leggi il testo vigente →

I Capi di stato maggiore di Forza armata ((e, per i compiti militari dell'Arma, il Comandante generale dell'Arma dei carabinieri)):

  • a)propongono al Capo di stato maggiore della difesa il programma relativo alle rispettive Forze armate (( e all'Arma dei carabinieri)) ai fini della predisposizione della pianificazione generale interforze, ai sensi dell'articolo 3, comma 3; 1
  • b)sono responsabili dell'organizzazione e dell'approntamento delle rispettive Forze armate (( e dell'Arma dei carabinieri)), avvalendosi anche delle competenti direzioni generali; 1
  • c)esercitano la funzione di comando delle rispettive Forze armate.
Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

L. 31 marzo 2000, n. 78

1

La L. 31 marzo 2000, n. 78 ha disposto (con l'art. 2, comma 2) che le modifiche apportate al presente articolo hanno effetto a decorrere dalla data di entrata in vigore del primo dei decreti legislativi dell'articolo 1, comma 1 della medesima legge.

Testo in vigore dal 5 aprile 2000 al 9 ottobre 2010

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1997-02-18;25~art4 · fonte su Normattiva