Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 5 aprile 2000 al 9 ottobre 2010. Leggi il testo vigente →
I Capi di stato maggiore di Forza armata ((e, per i compiti militari dell'Arma, il Comandante generale dell'Arma dei carabinieri)):
- a)propongono al Capo di stato maggiore della difesa il programma relativo alle rispettive Forze armate (( e all'Arma dei carabinieri)) ai fini della predisposizione della pianificazione generale interforze, ai sensi dell'articolo 3, comma 3; 1
- b)sono responsabili dell'organizzazione e dell'approntamento delle rispettive Forze armate (( e dell'Arma dei carabinieri)), avvalendosi anche delle competenti direzioni generali; 1
- c)esercitano la funzione di comando delle rispettive Forze armate.
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
L. 31 marzo 2000, n. 78
1La L. 31 marzo 2000, n. 78 ha disposto (con l'art. 2, comma 2) che le modifiche apportate al presente articolo hanno effetto a decorrere dalla data di entrata in vigore del primo dei decreti legislativi dell'articolo 1, comma 1 della medesima legge.
Testo in vigore dal 5 aprile 2000 al 9 ottobre 2010
