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((1. Il Comitato dei Capi di Stato maggiore delle Forze armate e' organo di consulenza del Capo di Stato maggiore della difesa. Ne fanno parte il segretario generale della difesa, i Capi di Stato maggiore di Forza armata, il Comandante generale dell'Arma dei carabinieri e il Capo di Stato maggiore della difesa, che lo presiede.)) 1 Le determinazioni adottate dal Capo di stato maggiore della difesa, che ne assume la piena responsabilita', costituiscono disposizioni per i Capi di stato maggiore di Forza armata ((, per il Comandante generale dell'Arma dei carabinieri, limitatamente ai compiti militari dell'Arma,)) e per il Segretario generale della difesa. 1
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
L. 31 marzo 2000, n. 78
1La L. 31 marzo 2000, n. 78 ha disposto (con l'art. 2, comma 2) che le modifiche apportate al presente articolo hanno effetto a decorrere dalla data di entrata in vigore del primo dei decreti legislativi dell'articolo 1, comma 1 della medesima legge.
Testo in vigore dal 5 aprile 2000 al 9 ottobre 2010
