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((1. Il Comitato dei Capi di Stato maggiore delle Forze armate e' organo di consulenza del Capo di Stato maggiore della difesa. Ne fanno parte il segretario generale della difesa, i Capi di Stato maggiore di Forza armata, il Comandante generale dell'Arma dei carabinieri e il Capo di Stato maggiore della difesa, che lo presiede.)) 1 Le determinazioni adottate dal Capo di stato maggiore della difesa, che ne assume la piena responsabilita', costituiscono disposizioni per i Capi di stato maggiore di Forza armata ((, per il Comandante generale dell'Arma dei carabinieri, limitatamente ai compiti militari dell'Arma,)) e per il Segretario generale della difesa. 1

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

L. 31 marzo 2000, n. 78

1

La L. 31 marzo 2000, n. 78 ha disposto (con l'art. 2, comma 2) che le modifiche apportate al presente articolo hanno effetto a decorrere dalla data di entrata in vigore del primo dei decreti legislativi dell'articolo 1, comma 1 della medesima legge.

Testo in vigore dal 5 aprile 2000 al 9 ottobre 2010

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1997-02-18;25~art6 · fonte su Normattiva