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Le attribuzioni ed il funzionamento degli organi previsti dall'art. 1 della legge 8 marzo 1951, n. 122, sono regolati dalle norme del testo unico della legge comunale e provinciale 4 febbraio 1915, n. 148, modificato col regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2839, in quanto siano applicabili e non sia diversamente disposto con la legge medesima. Alla denominazione di "Deputazione provinciale" s'intende sostituita quella di "Giunta provinciale".

Testo in vigore dal 22 maggio 1951 al 22 dicembre 2008

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1951-05-18;328~art1 · fonte del testo