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Le attribuzioni ed il funzionamento degli organi previsti dall'art. 1 della legge 8 marzo 1951, n. 122, sono regolati dalle norme del testo unico della legge comunale e provinciale 4 febbraio 1915, n. 148, modificato col regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2839, in quanto siano applicabili e non sia diversamente disposto con la legge medesima. Alla denominazione di "Deputazione provinciale" s'intende sostituita quella di "Giunta provinciale".
Testo in vigore dal 22 maggio 1951 al 22 dicembre 2008
