La consistenza numerica del personale necessario per le esigenze funzionali dell'Istituto, nonche' lo stato giuridico ed il trattamento economico di attivita', a qualsiasi titolo, e di previdenza e quiescenza del personale medesimo sono stabiliti, con deliberazione del Comitato amministrativo da sottoporre alla approvazione del Ministro per il bilancio e per la programmazione economica, di concerto con il Ministro per il tesoro.

Testo vigente dal 2 marzo 1967

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1967-02-27;48~art26 · fonte del testo