Art. 26 — Del personale dell'I.S.P.E. e del relativo trattamento economico
La consistenza numerica del personale necessario per le esigenze funzionali dell'Istituto, nonche' lo stato giuridico ed il trattamento economico di attivita', a qualsiasi titolo, e di previdenza e quiescenza del personale medesimo sono stabiliti, con deliberazione del Comitato amministrativo da sottoporre alla approvazione del Ministro per il bilancio e per la programmazione economica, di concerto con il Ministro per il tesoro.
Testo vigente dal 2 marzo 1967
