Attribuzioni e ordinamento del Ministero del bilancio e della programmazione economica e istituzione del Comitato dei Ministri per la programmazione economica
Art. 27 — Trattamento tributario nei riguardi dell'I.S.P.E
Agli effetti di qualsiasi imposta, tassa o diritto in genere stabiliti dalle leggi generali, escluse le tasse postali telegrafiche e telefoniche, l'Istituto di studi per la programmazione economica e' parificato alle Amministrazioni dello Stato.
Testo vigente dal 2 marzo 1967
