Il Governo della Repubblica e' delegato ad emanare, entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, le norme necessarie per la integrazione con un rappresentante del Ministero del bilancio e della programmazione economica degli organi deliberativi degli enti ed istituti aventi personalita' giuridica di diritto pubblico, che svolgano azione economica e sociale rilevante ai fini della programmazione economica e siano sottoposti ai controlli di cui alla legge 21 marzo 1958, n. 259.

Testo vigente dal 2 marzo 1967

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urn:nir:stato:legge:1967-02-27;48~art30 · fonte su Normattiva