Attribuzioni e ordinamento del Ministero del bilancio e della programmazione economica e istituzione del Comitato dei Ministri per la programmazione economica

Art. 31 — Informazioni e dati in relazione ai compiti del Comitato interministeriale per la programmazione economica e del Ministero

[1]Gli organi della pubblica Amministrazione e gli enti pubblici sono tenuti a fornire al Comitato interministeriale per la programmazione economica e al Ministero del bilancio e della programmazione economica le informazioni, i dati e gli elementi che vengano ad essi richiesti in relazione ai compiti che sono demandati al Comitato ed al Ministero medesimo ed ai fini dell'elaborazione, attuazione e verifica del programma economico nazionale.

[2]17

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

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con decorrenza dal 1 gennaio 2021

Il D.L. 14 ottobre 2019, n. 111, convertito con modificazioni dalla L. 12 dicembre 2019, n. 141, ha disposto (con l'art. 1-bis, comma 1) che a decorrere dal 1° gennaio 2021 "nella legge 27 febbraio 1967, n. 48, e in ogni altra disposizione vigente, qualunque richiamo al Comitato interministeriale per la programmazione economica deve intendersi riferito al Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile (CIPESS)".

Testo vigente dal 14 dicembre 2019

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Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1967-02-27;48~art31 · fonte su Normattiva