Il Governo della Repubblica e' delegato ad emanare entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, anche con separati decreti, norme aventi valore di legge, per il riordinamento degli organi di amministrazione dell'istituto nazionale della previdenza sociale, secondo i seguenti criteri direttivi e relativamente:

  • a)alla composizione e alle nomine degli organi, prevedendo che la nomina del presidente dell'istituto debba avvenire sulla base di una terna di nomi proposta dal consiglio di amministrazione; che del consiglio di amministrazione siano chiamati a far parte, oltre il presidente dell'istituto, 18 rappresentanti dei lavoratori dipendenti designati dalle confederazioni sindacali a carattere nazionale rappresentate nel Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro, di cui uno dei dirigenti di azienda, 4 dei lavoratori autonomi, 9 dei datori di lavoro, 2 del personale dell'istituto, i presidenti dell'INAIL e dell'INAM e tre funzionari della amministrazione dello Stato, in rappresentanza rispettivamente dei Ministeri del lavoro e previdenza sociale, del tesoro e del bilancio e della programmazione economica; che del comitato esecutivo siano chiamati a far parte, oltre il presidente dell'istituto ed i due vice presidenti, 6 rappresentanti dei lavoratori dipendenti, 2 dei lavoratori autonomi, 2 dei datori di lavoro; che il collegio sindacale, composto di cinque funzionari della amministrazione dello Stato, esercitera' il controllo concomitante secondo le norme degli articoli 2403 e seguenti del codice civile; e che infine la nomina del direttore generale abbia luogo su proposta del consiglio di amministrazione;
  • b)al decentramento amministrativo, prevedendo il riordinamento dei comitati provinciali con una composizione che rifletta proporzionalmente, per quanto riguarda le rappresentanze delle categorie, quella del consiglio di amministrazione e affidandone la presidenza ad un membro eletto in seno al comitato stesso. Del comitato faranno parte il direttore della sede provinciale dell'INPS, il direttore dell'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione ed un funzionario per ciascuno dei Ministeri del lavoro e della previdenza sociale e del tesoro. Al comitato saranno demandati, oltre i compiti previsti dall'articolo 30 del regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827, la decisione, in prima istanza, dei ricorsi riguardanti le prestazioni a carico delle gestioni per le assicurazioni generali obbligatorie per la invalidita', la vecchiaia ed i superstiti, contro la tubercolosi e contro la disoccupazione;
  • c)alla disciplina delle procedure dei ricorsi in relazione al decentramento previsto al punto b);
  • d)alla funzione di vigilanza e di controllo, esercitata dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale e da quello del tesoro, che deve estrinsecarsi, nel rispetto dell'autonomia dell'istituto, secondo procedure ed entro limiti di tempo conciliabili con il regolare funzionamento dell'azione amministrativa. Nell'esercizio del potere di controllo sui bilanci sara' data facolta' ai Ministeri vigilanti di formulare rilievi motivati e di rinviare i bilanci a nuovo esame da parte del consiglio di amministrazione, per le decisioni definitive. Saranno sottoposte all'approvazione dei Ministeri predetti le delibere concernenti i ruoli organici ed il trattamento economico e giuridico del personale, con esclusione di quelle recanti mere modalita' di attuazione. Entro termini predeterminati dette deliberazioni dovranno essere approvate, ovvero restituite con motivati rilievi. In questa ultima ipotesi, i provvedimenti saranno comunque esecutivi qualora siano confermati con nuova deliberazione degli organi amministratori dell'istituto, sempreche' i rilievi mossi non attengano alla legittimita' dell'atto. Eventuali situazioni di deficit nel bilancio dell'ente, che riscuote contributi ed eroga prestazioni regolati per legge, non costituiscono motivo di irregolarita' dei provvedimenti adottati. Sara' inoltre previsto che gli emolumenti dovuti al presidente, ai vice presidenti e ai componenti del consiglio di amministrazione, del collegio dei sindaci e degli altri organi collegiali, siano determinati con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale di concerto con quello per il tesoro.

Testo vigente dal 30 aprile 1969

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Corte costituzionale

6 pronunce hanno deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Ordinanza n. 76/1999

    Questione inammissibile
    18 marzo 1999

    Riuniti i giudizi, dichiara la manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale degli artt. 47 secondo comma, del d.P.R. 30 aprile 1970, n. 639 (Attuazione delle deleghe conferite al Governo con gli artt. 27 e 29 della legge 30 aprile 1969, n. 153, concernente revisione degli ordinamenti pensionistici e norme in materia di sicurezza sociale) e 6, comma 1, ulti…

    Art. 3 cost. · Art. 27 Revisione degli ordinamenti pensionistici e norme in materia di sicurezza sociale · Art. 29 Revisione degli ordinamenti pensionistici e norme in materia di sicurezza sociale

    Leggi la pronuncia
  • Ordinanza n. 164/1996

    Altra decisione
    20 maggio 1996

    Riuniti i giudizi, ordina la restituzione degli atti al Pretore di Torino. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 14 maggio 1996. Il presidente: Ferri Il relatore: Mengoni Il cancelliere: Di Paola Depositata in cancelleria il 20 maggio 1996. Il direttore della cancelleria: Di Paola

    Art. 3 cost. · Art. 27 Revisione degli ordinamenti pensionistici e norme in materia di sicurezza sociale · Art. 29 Revisione degli ordinamenti pensionistici e norme in materia di sicurezza sociale

    Leggi la pronuncia
  • Ordinanza n. 143/1987

    Questione infondata
    16 aprile 1987

    dichiara manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 5, comma quarto, del d.P.R. 27 aprile 1968, n. 488; 14, comma sesto, della legge 30 aprile 1969, n. 153, nel testo sostituito dall'art. 27, comma terzo, della legge 3 giugno 1975, n. 160; delle tabelle A e B allegate al r.d.l. 14 aprile 1939, n. 636; dell'art. 3 della legge 29 maggio 1982, n. 29…

    Art. 3 cost. · Art. 36 cost. · Art. 38 cost. · Art. 53 cost.

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Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

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urn:nir:stato:legge:1969-04-30;153~art27 · fonte su Normattiva