Art. 33 — Spese per il primo funzionamento del Ministero, del Comitato interministeriale per la programmazione economica e dell'Istituto di studi per la programmazione economica
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Fino all'approvazione dello stato di previsione della spesa del Ministero del bilancio e della programmazione economica, alle spese occorrenti sara' provveduto con gli stanziamenti dello stato di previsione della spesa del Ministero del bilancio, nonche' con i fondi iscritti nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per i servizi del Comitato interministeriale per la ricostruzione (C.I.R.), che saranno trasferiti, in uno con le disponibilita' esistenti in conto residui, allo stesso stato di previsione del Ministero del bilancio. Alle nuove spese, valutate per l'anno finanziario 1966 in lire 100.000.000, sara' provveduto mediante riduzione del fondo iscritto al capitolo 3523 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per lo stesso anno finanziario; all'onere di lire 250 milioni derivante dall'applicazione dell'articolo 29 per le spese di funzionamento dell'Istituto di studi per la programmazione economica nell'anno finanziario 1966, si provvede mediante riduzione di pari importo dello stanziamento iscritto allo stesso capitolo 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro. Il Ministro per il tesoro e' autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.
Testo in vigore dal 2 marzo 1967 al 14 dicembre 2019
