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E' costituito presso il Ministero del bilancio e della programmazione economica un "Consiglio tecnico-scientifico per la programmazione economica" con compiti consultivi sulle questioni in ordine alle quali il Ministro ritenga di conoscerne il parere. Il Consiglio tecnico-scientifico e' composto di nove membri, scelti dal Comitato dei Ministri di cui all'articolo 16, su proposta del Ministro per il bilancio e per la programmazione economica, tra professori di ruolo universitario e tra eminenti personalita' della scienza e della tecnica. I membri del Consiglio tecnico-scientifico durano in carica tre anni e sono nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri. Il presidente e' nominato tra i membri del Consiglio stesso con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro per il bilancio e per la programmazione economica. Alla segreteria del Consiglio provvede la segreteria della programmazione. Con decreto del Ministro per il bilancio e per la programmazione economica, di concerto con il Ministro per il tesoro, viene determinata la misura dei compensi spettanti ai membri del Consiglio tecnico-scientifico.

Testo in vigore dal 2 marzo 1967 al 9 febbraio 1995

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1967-02-27;48~art7 · fonte su Normattiva