Art. 7 — Consiglio tecnico-scientifico per la programmazione economica
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E' costituito presso il Ministero del bilancio e della programmazione economica un "Consiglio tecnico-scientifico per la programmazione economica" con compiti consultivi sulle questioni in ordine alle quali il Ministro ritenga di conoscerne il parere. Il Consiglio tecnico-scientifico e' composto di nove membri, scelti dal Comitato dei Ministri di cui all'articolo 16, su proposta del Ministro per il bilancio e per la programmazione economica, tra professori di ruolo universitario e tra eminenti personalita' della scienza e della tecnica. I membri del Consiglio tecnico-scientifico durano in carica tre anni e sono nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri. Il presidente e' nominato tra i membri del Consiglio stesso con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro per il bilancio e per la programmazione economica. Alla segreteria del Consiglio provvede la segreteria della programmazione. Con decreto del Ministro per il bilancio e per la programmazione economica, di concerto con il Ministro per il tesoro, viene determinata la misura dei compensi spettanti ai membri del Consiglio tecnico-scientifico. 8 9
Gli interventi su questo articolo(2)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
D.L. 8 febbraio 1995, n. 32, convertito senza modificazioni dalla L. 7 aprile 1995, n. 104
8Il D.L. 8 febbraio 1995, n. 32, convertito senza modificazioni dalla L. 7 aprile 1995, n. 104, ha disposto (con l'art. 2, comma 4) che "In relazione ai maggiori compiti attribuiti al Ministero del bilancio e della programmazione economica il numero dei componenti del Consiglio tecnico-scientifico per la programmazione economica di cui all'articolo 7 della legge 27 febbraio 1967, n. 48, e' aumentato di due unita'".
D.Lgs. 5 dicembre 1997, n. 430
9Il D.Lgs. 5 dicembre 1997, n. 430 ha disposto (con l'art. 14, comma 2, lettera g)) che con effetto dalla data di entrata in vigore del regolamento previsto dall'articolo 3, comma 3, sono o restano abrogati gli articoli 4, 5, 6, 7 e 10 della presente legge.
Testo in vigore dal 1 gennaio 1998 al 26 marzo 1998
