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Chiunque circola con veicoli sprovvisti, nei casi prescritti, di cronotachigrafi CEE e dei relativi fogli di registrazione, e' soggetto, per ogni veicolo cui la violazione si riferisce, alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da L. 75.000 a L. 150.000. 1

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

D.L. 6 febbraio 1987, n. 16, convertito con modificazioni dalla L. 30 marzo 1987, n. 132

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Il D.L. 6 febbraio 1987, n. 16, convertito con modificazioni dalla L. 30 marzo 1987, n. 132 ha disposto che "Le sanzioni previste dagli articoli 15, 16, 17, 18 e 19 della legge 13 novembre 1978, n. 727, e dagli articoli 124 e 127, terzo e quarto comma, del testo unico delle norme sulla disciplina della circolazione stradale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, e successive modificazioni, sono Quadruplicate".

Testo in vigore dal 7 febbraio 1987 al 1 gennaio 1993

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1978-11-13;727~art15 · fonte su Normattiva