Il datore di lavoro che mette in circolazione veicoli senza che siano osservate le disposizioni di cui all'articolo 18, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 1463/70, e successive modificazioni e integrazioni, e' soggetto per ogni veicolo cui la violazione si riferisce alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 30.000 a L. 60.000. 1
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
D.L. 6 febbraio 1987, n. 16, convertito con modificazioni dalla L. 30 marzo 1987, n. 132
1Il D.L. 6 febbraio 1987, n. 16, convertito con modificazioni dalla L. 30 marzo 1987, n. 132 ha disposto che "le sanzioni previste dagli articoli 15, 16, 17, 18 e 19 della legge 13 novembre 1978, n. 727, e dagli articoli 124 e 127, terzo e quarto comma, del testo unico delle norme sulla disciplina della circolazione stradale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, e successive modificazioni, sono Quadruplicate".
Testo vigente dal 7 febbraio 1987
