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Il datore di lavoro che mette in circolazione veicoli senza che siano osservate le disposizioni di cui all'articolo 18, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 1463/70, e successive modificazioni e integrazioni, e' soggetto per ogni veicolo cui la violazione si riferisce alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 30.000 a L. 60.000.

Testo in vigore dal 23 novembre 1978 al 7 febbraio 1987

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urn:nir:stato:legge:1978-11-13;727~art17 · fonte su Normattiva