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Il conducente e gli altri membri dell'equipaggio di un veicolo, per il quale ai sensi del regolamento (CEE) n. 1463/70, e successive modificazioni e integrazioni, e' imposto l'obbligo del cronotachigrafo CEE, che non osservano le disposizioni di cui all'articolo 18, paragrafo 2, del regolamento precitato sono soggetti alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da L. 15.000 a L. 30.000.

Testo in vigore dal 23 novembre 1978 al 7 febbraio 1987

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