Art. 20 — COMMA ABROGATO DAL D.L. 6 FEBBRAIO 1987, N. 16, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 30 MARZO 1987, N. 132
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Il rapporto previsto dall'articolo 7 della predetta legge deve essere presentato: alla prefettura, per le violazioni di cui agli articoli 15, 17, 18 e 19 della presente legge; agli uffici provinciali metrici e del saggio dei metalli preziosi, per le violazioni di cui agli articoli 12, 13, 14 e 16. E' fatta salva l'applicazione della legge penale, ove i fatti che concretano le infrazioni di cui ai precedenti articoli costituiscano reato.
Testo in vigore dal 7 febbraio 1987 al 1 gennaio 1993
