Per l'attuazione del terzo piano nazionale della pesca marittima, adottato ai sensi dell'articolo 1 della legge 17 febbraio 1982, n. 41, con decreto del Ministro della marina mercantile 15 gennaio 1991, pubblicato sul supplemento ordinario n. 12 alla Gazzetta Ufficiale n. 40 del 16 febbraio 1991, e' autorizzata la complessiva spesa di lire 287.000 milioni per il triennio 1991-1993, in ragione di lire 89.000 milioni per l'anno 1991 e di lire 99.000 milioni per ciascuno degli anni 1992 e 1993. Per l'attuazione della legge 28 agosto 1989, n. 302, e' autorizzata la complessiva spesa di lire 8.000 milioni per il triennio 1991-1993 in ragione di lire 6.000 milioni per l'anno 1991 e di lire 1.000 milioni per ciascuno degli anni 1992 e 1993. All'onere di cui al comma 1, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1991-1993, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1991, all'uopo utilizzando l'accantonamento: "Pesca marittima, ivi comprese le provvidenze per il fermo biologico della pesca". All'onere di cui al comma 2 si provvede, quanto a lire 1.000 milioni per ciascuno degli anni 1991, 1992 e 1993, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1991-1993, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1991, all'uopo utilizzando l'accantonamento: "Pesca marittima, ivi comprese le provvidenze per il fermo biologico della pesca" e quanto a lire 5.000 milioni per l'anno 1991, mediante riduzione della autorizzazione di spesa recata dall'articolo 15, comma 32, della legge 11 marzo 1988, n. 67 (legge finanziaria 1988), come rimodulata dalla legge 27 dicembre 1989, n. 407 (legge finanziaria 1990), parzialmente utilizzando lo stanziamento relativo al capitolo 8559 dello stato di previsione del Ministero della marina mercantile per l'anno finanziario 1991. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Testo vigente dal 23 agosto 1991
