Attuazione della direttiva 82/130/CEE e norme transitorie

Art. 9 — Accertamenti del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato

La sorveglianza sulla regolarita' del rilascio dei certificati di conformita' o di controllo e' demandata al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, che ha facolta' di disporre accertamenti direttamente o a mezzo di istituti, enti o laboratori appositamente autorizzati. Il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, qualora riscontri che un materiale elettrico, anche se conforme ad un tipo di materiale per il quale e' stato rilasciato un certificato di conformita' o di controllo, e' tale da mettere in pericolo la sicurezza, puo' vietarne temporaneamente o sottoporne a condizioni particolari l'immissione nel mercato, dando comunicazione delle misure adottate alla Commissione ed agli altri Stati membri.

Testo vigente dal 27 aprile 1989

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urn:nir:stato:legge:1989-04-17;150~art9 · fonte su Normattiva