Chiunque viola le disposizioni di cui al comma 1 dell'articolo 2 e' punito con l'ammenda da lire centomila a lire cinquemilioni o con l'arresto fino ad un anno. Salvo che il fatto costituisca reato:

  • a)chiunque viola le disposizioni di cui al comma 3 dell'articolo 7 e' soggetto alla sanzione pecuniaria amministrativa del pagamento di una somma da lire centomila a lire duemilioni;
  • b)chiunque viola la disposizione di cui al comma 2 dell'articolo 2 e' soggetto alla sanzione pecuniaria amministrativa del pagamento di una somma da lire trentamila a lire centomila. Per l'irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie e per l'applicazione delle relative sanzioni accessorie si applicano le disposizioni di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689.

Testo vigente dal 27 aprile 1989

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urn:nir:stato:legge:1989-04-17;150~art11 · fonte su Normattiva