Attuazione della direttiva 82/130/CEE e norme transitorie
Art. 13 — Disposizioni transitorie
Le disposizioni della presente legge non si applicano agli impianti ed al materiale elettrico destinato ad essere utilizzato in atmosfera esplosiva nelle miniere grisutose, in uso, gia' costruiti od in fase di costruzione alla data di entrata in vigore della presente legge.
Testo vigente dal 27 aprile 1989
