Attuazione della direttiva 82/130/CEE e norme transitorie

Art. 2 — Requisiti del materiale elettrico impiegato in atmosfera esplosiva

Il materiale elettrico, in previsione del suo impiego in atmosfera esplosiva, puo' essere venduto, circolare liberamente od essere usato in modo conforme alla sua destinazione solo se rispondente, per quanto attiene alla sicurezza, ad uno dei seguenti requisiti:

  • a)conformita' alle norme armonizzate, comprovata da un certificato di conformita' rilasciato a norma dell'articolo 4 e dall'apposizione del marchio distintivo di cui all'articolo 7;
  • b)accertamento, in base ad uno speciale esame del processo di fabbricazione, che esso garantisce una sicurezza almeno equivalente a quella garantita dalle norme armonizzate, comprovato da un certificato di controllo rilasciato a norma dell'articolo 5 e dall'apposizione del marchio distintivo di cui all'articolo 7. Se il certificato di conformita' o di controllo lo esige, il materiale elettrico deve essere accompagnato da istruzioni che ne precisino le particolari condizioni di uso. Le condizioni di installazione e di utilizzazione del materiale elettrico non disciplinate da norme comunitarie rimangono soggette alle disposizioni nazionali vigenti.

Testo vigente dal 27 aprile 1989

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1989-04-17;150~art2 · fonte su Normattiva