Attuazione della direttiva 82/130/CEE e norme transitorie

Art. 12 — Materiale non provvisto del marchio distintivo comunitario

Il materiale destinato a norma della presente legge ad essere utilizzato in atmosfera esplosiva, che non sia oggetto di certificato abilitante all'uso del marchio distintivo comunitario in quanto per la tecnica costruttiva o il modo di protezione non risulti del tutto o in parte disciplinato dalle norme armonizzate, puo' essere commercializzato in Italia ed usato in modo conforme alla sua destinazione purche' risponda ai principi della legge 1› marzo 1968, n. 186, e, per quanto attiene alla sicurezza di fabbricazione, sia accompagnato da un certificato, emesso dagli organismi nazionali autorizzati ai sensi dell'articolo 8 della presente legge e dell'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 21 luglio 1982, n. 727, attestante che il materiale stesso garantisce una sicurezza almeno equivalente a quella del materiale conforme alle norme armonizzate. Le disposizioni del comma 1 si applicano a tutto il materiale elettrico destinato ad essere utilizzato in atmosfera esplosiva, compreso il materiale di cui all'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 21 luglio 1982, n. 675 ed all'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 21 luglio 1982, n. 727.

Testo vigente dal 27 aprile 1989

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urn:nir:stato:legge:1989-04-17;150~art12 · fonte su Normattiva