Attuazione della direttiva 82/130/CEE e norme transitorie
Art. 3 — Definizioni
Agli effetti della presente legge, per:
- a)materiale elettrico, si intendono tutti gli elementi che costituiscono gli impianti elettrici e qualsiasi altro dispositivo che impieghi l'elettricita';
- b)uso conforme alla propria destinazione, si intende l'uso del materiale elettrico in ambienti nei quali il grisu' puo' formare con l'aria miscele esplosive, come previsto nelle norme armonizzate di costruzione e menzionato nei certificati di conformita' o di controllo;
- c)norme armonizzate, si intendono le norme europee (EN) riportate negli allegati A e B annessi alla presente legge.
Testo vigente dal 27 aprile 1989
