Agli effetti della presente legge, per:

  • a)materiale elettrico, si intendono tutti gli elementi che costituiscono gli impianti elettrici e qualsiasi altro dispositivo che impieghi l'elettricita';
  • b)uso conforme alla propria destinazione, si intende l'uso del materiale elettrico in ambienti nei quali il grisu' puo' formare con l'aria miscele esplosive, come previsto nelle norme armonizzate di costruzione e menzionato nei certificati di conformita' o di controllo;
  • c)norme armonizzate, si intendono le norme europee (EN) riportate negli allegati A e B annessi alla presente legge.

Testo vigente dal 27 aprile 1989

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urn:nir:stato:legge:1989-04-17;150~art3 · fonte su Normattiva