Il secondo comma dell'articolo 4 del decreto-legge 3 luglio 1976, n. 451, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 agosto 1976, n. 614, nel testo risultante dalle modifiche introdotte con l'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 1982, n. 825, e' sostituito dal seguente: "I preimballaggi CEE e quelli di tipo diverso contenenti uno dei liquidi di cui al numero 1, lettere a) e b), della tabella dell'allegato I possono essere liberamente immessi sul mercato soltanto se i loro volumi nominali corrispondono a quelli indicati nella stessa tabella per tali liquidi, secondo le modalita' ivi specificate". Il terzo comma dell'articolo 4 del decreto-legge 3 luglio 1976, n. 451, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 agosto 1976, n. 614, nel testo risultante dalle modifiche introdotte con l'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 1982, n. 825, e' abrogato.
Testo vigente dal 26 febbraio 1987
